venerdì 16 dicembre 2016

depenalizzazione e art. 1 del TULPS


Riscopriamo l'articolo 1 del TULPS

Dal 6 febbraio di quest'anno il Decreto Legislativo numero 7/2016  ha eliminato dall'area del penalmente rilevante molti reati.  Chi è stato vittima di uno dei comportamenti depenalizzati non può più presentare querela.
 

Apparentemente l'unico strumento che ha per trovare giustizia è quello di avviare un'azione civile per ottenere il risarcimento del danno, sapendo di dover quindi sostenere costi notevoli e attendere anni.

Per ottenere giustizia avendo subito una delle fattispecie di reato depenalizzate all'inizio di quest'anno, spesso potrebbe bastare recarsi in un Commissariato di Pubblica Sicurezza o presso una stazione di Carabinieri e chiedere l'applicazione del'articolo 1 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931.
Tale norma, dopo aver dichiarato che l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha il compito di vegliare sul mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, quello di tutelare la proprietà, quello di far rispettare le leggi e i regolamenti, sancisce che  l'Autorità di Pubblica Sicurezza "per mezzo dei suoi Ufficiali, e a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati".

Con un semplice esposto presso una stazione dei Carabinieri o un commissariato, la vittima di un reato potrà quindi ottenere giustizia evitando i costi e i tempi lunghissimi di una causa civile, nello stesso tempo il colpevole dovrà risarcire il danno ma eviterà lui stesso di dover pagare spese legali.


In pratica avremo una maggiore valorizzazione del ruolo dei nostri amici brigadieri e marescialli, con il rischio però di caricare sulle loro spalle quel carico di lavoro che il governo ha deciso di togliere ai tribunali penali.

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